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decreto 297

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Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni. (09G0164)
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31/10/2009 - Suppl. Ordinario n.197)

CAPO V
Sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici

Art. 67. Oggetto e finalità
1. In attuazione dell'articolo 7 della legge 4 marzo 2009, n. 15, le disposizioni del
presente Capo recano modifiche in materia di sanzioni disciplinari e responsabilità dei
dipendenti delle amministrazioni pubbliche in relazione ai rapporti di lavoro di cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, al fine di potenziare il
livello di efficienza degli uffici pubblici e di contrastare i fenomeni di scarsa produttività
ed assenteismo.
2. Resta ferma la devoluzione al giudice ordinario delle controversie relative al
procedimento e alle sanzioni disciplinari, ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo n.
165 del 2001.
Art. 68. Ambito di applicazione, codice disciplinare, procedure di conciliazione
1. L'articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:
"Art. 55 (Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative). - 1. Le disposizioni
del presente articolo e di quelli seguenti, fino all'articolo 55-octies, costituiscono norme
imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del
codice civile, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2. 2. Ferma la
disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, ai
rapporti di lavoro di cui al comma 1 si applica l'articolo 2106 del codice civile. Salvo
quanto previsto dalle disposizioni del presente Capo, la tipologia delle infrazioni e delle
relative sanzioni è definita dai contratti collettivi. La pubblicazione sul sito istituzionale
dell'amministrazione del codice disciplinare, recante l'indicazione delle predette infrazioni
e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di
lavoro. 3. La contrattazione collettiva non può istituire procedure di impugnazione dei
provvedimenti disciplinari. Resta salva la facoltà di disciplinare mediante i contratti
collettivi procedure di conciliazione non obbligatoria, fuori dei casi per i quali è prevista la
sanzione disciplinare del licenziamento, da instaurarsi e concludersi entro un termine non
superiore a trenta giorni dalla contestazione dell'addebito e comunque prima
dell'irrogazione della sanzione. La sanzione concordemente determinata all'esito di tali
procedure non può essere di specie diversa da quella prevista, dalla legge o dal contratto
collettivo, per l'infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad impugnazione. I
termini del procedimento disciplinare restano sospesi dalla data di apertura della
procedura conciliativa e riprendono a decorrere nel caso di conclusione con esito
negativo. Il contratto collettivo definisce gli atti della procedura conciliativa che ne
determinano l'inizio e la conclusione. 4. Fermo quanto previsto nell'articolo 21, per le
infrazioni disciplinari ascrivibili al dirigente ai sensi degli articoli 55-bis, comma 7, e 55-
sexies, comma 3, si applicano, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo, le
disposizioni di cui al comma 4 del predetto articolo 55-bis, ma le determinazioni
conclusive del procedimento sono adottate dal dirigente generale o titolare di incarico
conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 3.".
Art. 69. Disposizioni relative al procedimento disciplinare
1. Dopo l'articolo 55 del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono inseriti i seguenti: "Art.
55-bis (Forme e termini del procedimento disciplinare). - 1. Per le infrazioni di minore
gravità, per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed
inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci
giorni, il procedimento disciplinare, se il responsabile della struttura ha qualifica
dirigenziale, si svolge secondo le disposizioni del comma 2. Quando il responsabile della
struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni
più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge
secondo le disposizioni del comma 4. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero
verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo. 2. Il responsabile, con
qualifica dirigenziale, della struttura in cui il dipendente lavora, anche in posizione di
comando o di fuori ruolo, quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle
sanzioni disciplinari di cui al comma 1, primo periodo, senza indugio e comunque non
oltre venti giorni contesta per iscritto l'addebito al dipendente medesimo e lo convoca per
il contraddittorio a sua difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un
rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce
mandato, con un preavviso di almeno dieci giorni. Entro il termine fissato, il dipendente
convocato, se non intende presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di
grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per
l'esercizio della sua difesa. Dopo l'espletamento dell'eventuale ulteriore attività
istruttoria, il responsabile della struttura conclude il procedimento, con l'atto di
archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla contestazione
dell'addebito. In caso di differimento superiore a dieci giorni del termine a difesa, per
impedimento del dipendente, il termine per la conclusione del procedimento è prorogato
in misura corrispondente. Il differimento può essere disposto per una sola volta nel corso
del procedimento. La violazione dei termini stabiliti nel presente comma comporta, per
l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente,
dall'esercizio del diritto di difesa. 3. Il responsabile della struttura, se non ha qualifica
dirigenziale ovvero se la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma 1,
primo periodo, trasmette gli atti, entro cinque giorni dalla notizia del fatto, all'ufficio
individuato ai sensi del comma 4, dandone contestuale comunicazione all'interessato. 4.
Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente
per i procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il predetto ufficio
contesta l'addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce
e conclude il procedimento secondo quanto previsto nel comma 2, ma, se la sanzione da
applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, con applicazione di
termini pari al doppio di quelli ivi stabiliti e salva l'eventuale sospensione ai sensi
dell'articolo 55-ter. Il termine per la contestazione dell'addebito decorre dalla data di
ricezione degli atti trasmessi ai sensi del comma 3 ovvero dalla data nella quale l'ufficio
ha altrimenti acquisito notizia dell'infrazione, mentre la decorrenza del termine per la
conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data di prima acquisizione della
notizia dell'infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il
dipendente lavora. La violazione dei termini di cui al presente comma comporta, per
l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente,
dall'esercizio del diritto di difesa. 5. Ogni comunicazione al dipendente, nell'ambito del
procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in
cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. Per
le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, il dipendente può indicare,
altresì, un numero di fax, di cui egli o il suo procuratore abbia la disponibilità. In
alternativa all'uso della posta elettronica certificata o del fax ed altresì della consegna a
mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di
ritorno. Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. È esclusa
l'applicazione di termini diversi o ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel presente articolo. 6.
Nel corso dell'istruttoria, il capo della struttura o l'ufficio per i procedimenti disciplinari
possono acquisire da altre amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti
per la definizione del procedimento. La predetta attività istruttoria non determina la
sospensione del procedimento, ne' il differimento dei relativi termini. 7. Il lavoratore
dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa amministrazione pubblica
dell'incolpato o ad una diversa, che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di
servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza
giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall'autorità disciplinare procedente ovvero
rende dichiarazioni false o reticenti, è soggetto all'applicazione, da parte
dell'amministrazione di appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione dal
servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla gravità dell'illecito contestato
al dipendente, fino ad un massimo di quindici giorni. 8. In caso di trasferimento del
dipendente, a qualunque titolo, in un'altra amministrazione pubblica, il procedimento
disciplinare è avviato o concluso o la sanzione è applicata presso quest'ultima. In tali casi
i termini per la contestazione dell'addebito o per la conclusione del procedimento, se
ancora pendenti, sono interrotti e riprendono a decorrere alla data del trasferimento. 9.
In caso di dimissioni del dipendente, se per l'infrazione commessa è prevista la sanzione
del licenziamento o se comunque è stata disposta la sospensione cautelare dal servizio, il
procedimento disciplinare ha egualmente corso secondo le disposizioni del presente
articolo e le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici non
preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Art. 55-ter (Rapporti fra procedimento
disciplinare e procedimento penale). - 1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad
oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è
proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni di
minore gravità, di cui all'articolo 55-bis, comma 1, primo periodo, non è ammessa la
sospensione del procedimento. Per le infrazioni di maggiore gravità, di cui all'articolo 55-
bis, comma 1, secondo periodo, l'ufficio competente, nei casi di particolare complessità
dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non
dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il
procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare
la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente. 2. Se il
procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e,
successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di
assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non
costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, l'autorità
competente, ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi
dall'irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per
modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale. 3. Se
il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione ed il processo penale con una
sentenza irrevocabile di condanna, l'autorità competente riapre il procedimento
disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. Il
procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna
risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del
licenziamento, mentre ne è stata applicata una diversa. 4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e
3 il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o riaperto entro sessanta giorni
dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione di appartenenza del lavoratore
ovvero dalla presentazione dell'istanza di riapertura ed è concluso entro centottanta
giorni dalla ripresa o dalla riapertura. La ripresa o la riapertura avvengono mediante il
rinnovo della contestazione dell'addebito da parte dell'autorità disciplinare competente ed
il procedimento prosegue secondo quanto previsto nell'articolo 55-bis. Ai fini delle
determinazioni conclusive, l'autorità procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o
riaperto, applica le disposizioni dell'articolo 653, commi 1 ed 1-bis, del codice di
procedura penale. Art. 55-quater (Licenziamento disciplinare). - 1. Ferma la disciplina in
tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi
previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del
licenziamento nei seguenti casi: a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante
l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente,
ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o
che attesta falsamente uno stato di malattia; b) assenza priva di valida giustificazione
per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o
comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa
del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato
dall'amministrazione; c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto
dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio; d) falsità documentali o
dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro
ovvero di progressioni di carriera; e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi
condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e
della dignità personale altrui; f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è
prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque
denominata, del rapporto di lavoro. 2. Il licenziamento in sede disciplinare è disposto,
altresì, nel caso di prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al
biennio, per la quale l'amministrazione di appartenenza formula, ai sensi delle
disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle
amministrazioni pubbliche, una valutazione di insufficiente rendimento e questo è dovuto
alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da
norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e
provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui
all'articolo 54. 3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il licenziamento è
senza preavviso. Art. 55-quinquies (False attestazioni o certificazioni). - 1. Fermo quanto
previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che
attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di
rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l'assenza
dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di
malattia è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad
euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella
commissione del delitto. 2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la
responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno
patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali
sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all'immagine subiti
dall'amministrazione. 3. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena
per il delitto di cui al comma 1 comporta, per il medico, la sanzione disciplinare della
radiazione dall'albo ed altresì, se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se
convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la
decadenza dalla convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se il medico,
in relazione all'assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici non
direttamente constatati ne' oggettivamente documentati. Art. 55-sexies (Responsabilità
disciplinare per condotte pregiudizievoli per l'amministrazione e limitazione della
responsabilità per l'esercizio dell'azione disciplinare). - 1. La condanna della pubblica
amministrazione al risarcimento del danno derivante dalla violazione, da parte del
lavoratore dipendente, degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da
norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e
provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui
all'articolo 54, comporta l'applicazione nei suoi confronti, ove già non ricorrano i
presupposti per l'applicazione di un'altra sanzione disciplinare, della sospensione dal
servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo
di tre mesi, in proporzione all'entità del risarcimento. 2. Fuori dei casi previsti nel comma
1, il lavoratore, quando cagiona grave danno al normale funzionamento dell'ufficio di
appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale accertate
dall'amministrazione ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la
valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, è collocato in disponibilità,
all'esito del procedimento disciplinare che accerta tale responsabilità, e si applicano nei
suoi confronti le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 8, e all'articolo 34, commi 1, 2,
3 e 4. Il provvedimento che definisce il giudizio disciplinare stabilisce le mansioni e la
qualifica per le quali può avvenire l'eventuale ricollocamento. Durante il periodo nel quale
è collocato in disponibilità, il lavoratore non ha diritto di percepire aumenti retributivi
sopravvenuti. 3. Il mancato esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare, dovuti
all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento
disciplinare o a valutazioni sull'insussistenza dell'illecito disciplinare irragionevoli o
manifestamente infondate, in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza
disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili aventi qualifica dirigenziale,
l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione
della retribuzione in proporzione alla gravità dell'infrazione non perseguita, fino ad un
massimo di tre mesi in relazione alle infrazioni sanzionabili con il licenziamento, ed altresì
la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello
spettante per il doppio del periodo della durata della sospensione. Ai soggetti non aventi
qualifica dirigenziale si applica la predetta sanzione della sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo. 4.
La responsabilità civile eventualmente configurabile a carico del dirigente in relazione a
profili di illiceità nelle determinazioni concernenti lo svolgimento del procedimento
disciplinare è limitata, in conformità ai principi generali, ai casi di dolo o colpa grave. Art.
55-septies (Controlli sulle assenze). - 1. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per
un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia
nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione
medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il
Servizio sanitario nazionale. 2. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione
medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria
che la rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite
per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa
vigente, e in particolare dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto
dall'articolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto dall'articolo 1,
comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal predetto Istituto è
immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, all'amministrazione interessata. 3.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli enti del servizio sanitario nazionale e le
altre amministrazioni interessate svolgono le attività di cui al comma 2 con le risorse
finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. 4. L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per
via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia
di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta
l'applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto
convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo
inderogabile dai contratti o accordi collettivi. 5. L'Amministrazione dispone il controllo in
ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo
giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di
reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di
controllo, sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione. 6. Il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora nonché il
dirigente eventualmente preposto all'amministrazione generale del personale, secondo le
rispettive competenze, curano l'osservanza delle disposizioni del presente articolo, in
particolare al fine di prevenire o contrastare, nell'interesse della funzionalità dell'ufficio,
le condotte assenteistiche. Si applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e 55-
sexies, comma 3. Art. 55-octies (Permanente inidoneità psicofisica). - 1. Nel caso di
accertata permanente inidoneità psicofisica al servizio dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 2, comma 2, l'amministrazione può risolvere
il rapporto di lavoro. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati, per il personale delle
amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché degli enti pubblici non
economici: a) la procedura da adottare per la verifica dell'idoneità al servizio, anche ad
iniziativa dell'Amministrazione; b) la possibilità per l'amministrazione, nei casi di pericolo
per l'incolumità del dipendente interessato nonché per la sicurezza degli altri dipendenti e
degli utenti, di adottare provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio, in attesa
dell'effettuazione della visita di idoneità, nonché nel caso di mancata presentazione del
dipendente alla visita di idoneità, in assenza di giustificato motivo; c) gli effetti sul
trattamento giuridico ed economico della sospensione di cui alla lettera b), nonché il
contenuto e gli effetti dei provvedimenti definitivi adottati dall'amministrazione in seguito
all'effettuazione della visita di idoneità; d) la possibilità, per l'amministrazione, di
risolvere il rapporto di lavoro nel caso di reiterato rifiuto, da parte del dipendente, di
sottoporsi alla visita di idoneità. Art. 55-novies (Identificazione del personale a contatto
con il pubblico). - 1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono attività a
contatto con il pubblico sono tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante
l'uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro. 2.
Dall'obbligo di cui al comma 1 è escluso il personale individuato da ciascuna
amministrazione sulla base di categorie determinate, in relazione ai compiti ad esse
attribuiti, mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, su proposta del Ministro
competente ovvero, in relazione al personale delle amministrazioni pubbliche non statali,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza Stato-città ed autonomie
locali.".




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